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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La tassa unica annuale per l'impianto e l'esercizio di distributori
di carburante a termini dell'articolo 199 del testo unico per la
finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni,
e' dovuta esclusivamente per la occupazione del suolo e del
sottosuolo di pertinenza del Comune o della provincia effettuata con
le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti,
dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei,
nonche' per l'occupazione del suolo per un chiosco che insista su di
una superficie non superiore a quattro metri quadrati.
Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati
con impianti ed apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative,
ivi compresi le tettoie i chioschi e simili per le occupazioni
eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque
utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al
precedente articolo 192, ove per convenzione non siano dovuti diritti
maggiori.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI -
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA