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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 253 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono aggiunti i
seguenti commi:
"I consiglieri di 3ª classe sono promossi mediante scrutinio per
merito comparativo alla qualifica di consiglieri di 2ª classe al
compimento di due anni di anzianita', computata valutando come
appresso i servizi prestati nelle altre carriere dello stesso
Ministero:
a) per intero i servizi resi in carriera direttiva;
b) per due terzi i servizi resi in carriera di concetto, esclusi,
per gli impiegati sprovvisti di laurea, quelli prestati con qualifica
inferiore a segretario aggiunto o equiparato.
La residua anzianita', di cui al comma precedente, non utilizzata
ai fini della promozione a consigliere di 2ª classe, e' valutata, per
non oltre due anni, agli effetti del computo dell'anzianita'
richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione a consigliere
di 1ª classe.
Fermo il disposto dell'articolo 207 comma terzo, i servizi prestati
nelle altre carriere dello stesso Ministero sono altresi' valutati,
ai sensi del secondo comma del presente articolo, ai fini del computo
dell'anzianita' di servizio richiesta per l'ammissione ai concorsi
per merito distinto ed agli esami di idoneita' per la promozione a
direttore di sezione.
L'anzianita' spettante, ai sensi dell'articolo 201, per i servizi
prestati in carriere corrispondenti di altri Ministeri e quella
spettante ai sensi dell'articolo 164, quinto comma, si cumulano con
l'anzianita', di cui ai commi precedenti del presente articolo, ai
fini previsti dall'articolo 201 e ferme restando, in questo caso, le
limitazioni stabilite dall'articolo medesimo".