Legge Ordinaria n. 712 del 26/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 9 agosto 1961 n. 197)
Integrazione dell'articolo 253 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo   253  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, sono aggiunti i
seguenti commi:
  "I  consiglieri  di  3ª classe sono promossi mediante scrutinio per
merito  comparativo  alla  qualifica  di  consiglieri di 2ª classe al
compimento  di  due  anni  di  anzianita',  computata  valutando come
appresso  i  servizi  prestati  nelle  altre  carriere  dello  stesso
Ministero:
    a) per intero i servizi resi in carriera direttiva;
    b) per due terzi i servizi resi in carriera di concetto, esclusi,
per gli impiegati sprovvisti di laurea, quelli prestati con qualifica
inferiore a segretario aggiunto o equiparato.
  La  residua  anzianita', di cui al comma precedente, non utilizzata
ai fini della promozione a consigliere di 2ª classe, e' valutata, per
non   oltre  due  anni,  agli  effetti  del  computo  dell'anzianita'
richiesta  per l'ammissione agli scrutini di promozione a consigliere
di 1ª classe.
  Fermo il disposto dell'articolo 207 comma terzo, i servizi prestati
nelle  altre  carriere dello stesso Ministero sono altresi' valutati,
ai sensi del secondo comma del presente articolo, ai fini del computo
dell'anzianita'  di  servizio  richiesta per l'ammissione ai concorsi
per  merito  distinto  ed agli esami di idoneita' per la promozione a
direttore di sezione.
  L'anzianita'  spettante,  ai sensi dell'articolo 201, per i servizi
prestati  in  carriere  corrispondenti  di  altri  Ministeri e quella
spettante  ai  sensi dell'articolo 164, quinto comma, si cumulano con
l'anzianita',  di  cui  ai commi precedenti del presente articolo, ai
fini  previsti dall'articolo 201 e ferme restando, in questo caso, le
limitazioni stabilite dall'articolo medesimo".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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