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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 27
dicembre 1956, n. 1443, gia' prorogata con legge 24 dicembre 1959 n.
1153, e concernente l'emanazione di norme relative alle
circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici
giudiziari, e' rinnovata, con gli stessi criteri e modalita' previsti
dalla legge medesima, per la durata di un anno, a decorrere
dall'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi, e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - GONELLA -
TAVIANI -
Visto, il Guardasigilli: GONELLA