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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il contributo a favore dell'unione nazionale mutilati per servizio
- previsto dall'articolo 6 della legge 13 aprile 1953, n. 337,
rettificato con l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20
maggio 1953, e dall'articolo 45 della legge 11 aprile 1955, n. 379 -
e' aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di
pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data
di pubblicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - SCELBA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA