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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori
scolastici; che alla data del 31 dicembre 1933 risultavano iscritti
al regolamento di pensione dell'ex comune di Fiume, hanno diritto, su
domanda, alla liquidazione della pensione loro spettante in base alle
norme del regolamento comunale gia' in vigore.
Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori
scolastici collocati in pensione in base al regolamento dell'ex
comune di Fiume anteriormente al 31 dicembre 1933 hanno diritto alla
riliquidazione della pensione in base alle norme dello stesso
regolamento.
Nei casi in cui viene esercitata la facolta' di cui ai commi
precedenti, l'intero onere della pensione liquidata con le norme del
regolamento comunale viene assunto dallo Stato.
Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dalla
data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165.