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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, e'
sostituito con il seguente:
"La tassa deve essere pagata dal fabbricante nei modi e nei termini
stabiliti nel regolamento.
Devono essere presentate alla bollazione le sole carte destinate al
ricevere l'impressione del bollo.
I fabbricanti hanno l'obbligo di separare giornalmente le carte
stesse dai mazzi prodotti e tagliati e di custodirle nella fabbrica
in locale separato da quello nel quale sono conservate le altre
carte.
In caso di violazione delle norme di cui al presente articolo si
applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 22".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA