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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, modificato
dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 649, e' sostituito dal
seguente:
"Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere ai
Comuni un contributo costante per 35 anni nella misura del 4,50 per
cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per
la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il potenziamento o
il rifacimento di impianti per la distribuzione di energia elettrica
nel territorio dei Comuni stessi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiani. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - ZACCAGNINI -
SCELBA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA