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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, e successive modificazioni, e' consentita, per gli esercizi
finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 e 1964-65, la emissione
di aperture di credito per il pagamento delle spese seguenti, facenti
carico al Ministero dell'interno, entro i limiti di importo indicati
per ciascuna spesa:
a) per l'indennita speciale giornaliera di
pubblica sicurezza ai funzionari di pubblica
sicurezza al personale del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri... L. 40.000.000
b) per l'indennita giornaliera di ordine pub
blico ai funzionari di pubblica sicurezza, al
personale del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza e dell'Arma dei carabinieri............ " 60.000.000
c) per le trasferte ed il rimborso di spese
di trasporto ai funzionari di pubblica sicurezza,
agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai
componenti il Corpo delle guardie di pubblica si
curezza e a tutti gli altri agenti della forza
pubblica per servizio fuori residenza; per la
indennita di missione ed il rimborso di spese di
trasporto agli ufficiali del Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza; per l'indennita di marcia
agli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed ai
componenti il Corpo delle guardie di pubblica si
curezza per i servizi resi nell'interesse della
sicurezza pubblica............................... L. 40.000.000
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA