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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli atti ed i contratti posti in essere dall'Ente nazionale per la
prevenzione degli infortuni, per il raggiungimento dei propri fini
istituzionali, godono dello stesso trattamento tributario previsto
per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro.
Lo stesso trattamento tributario e' applicabile, agli effetti delle
imposte dirette, limitatamente ai redditi propri dell'Ente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO - PELLA
- TAVIANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA