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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nel capo III (interventi diversi in agricoltura) della legge 24
luglio 1959, n. 622, dopo l'articolo 13 e' aggiunto il seguente:
"Art. 13-bis (provvidenze in favore del settore della lana). - Il
Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a disporre,
con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro,
l'ammasso volontario della lana di tosa delle campagne 1958 e 1959 ed
a fissare le modalita' di esecuzione.
Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla
legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione
dell'ammasso di cui al comma precedente nella misura massima di lire
5000 per ogni quintale di prodotto ammassato e per un importo
complessivo massimo di lire 70 milioni.
La somma di lire 70 milioni sara' iscritta nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
per l'esercizio finanziario 1960-61".