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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A partire dal 1 luglio 1960, il contributo dello Stato a favore
della gestione dell'assicurazione contro le malattie agli artigiani,
di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e' corrisposto nella
misura:
a) di lire 1500 annue per ciascun artigiano e per ciascun
familiare assistibile a norma dell'articolo 23 della predetta legge;
b) di lire 675 milioni a titolo di concorso globale annuo da
assegnarsi al Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla linea b)
dell'articolo 23 della predetta legge.