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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' consentito, per il quinquennio 1959-63 e fino ad un massimo di
quintali ottomila annui, l'impiego di zucchero in esenzione
dall'imposta di fabbricazione, per la preparazione di uno speciale
alimento per le api.