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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli atti ed i contratti dell'Ente nazionale assistenza agenti e
rappresentanti di commercio (E.N.AS.A.R.CO.) che saranno stipulati
fino al 30 aprile 1962, soggetti a registrazione, saranno gravati
della sola tassa fissa di registro ed ipotecaria.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbraio 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO -
TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA