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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei
profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di
pace e della zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie
di profughi, previste dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130, sono
richiamate in vigore per un biennio dal giorno successivo a quello di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.