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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Convitto nazionale di Aosta e' autorizzato a contrarre un mutuo
di lire 320 milioni, estinguibile in dieci anni, con Istituti di
credito allo scopo di provvedere alla ricostruzione dell'edificio nel
quale ha sede.
Per l'ammortamento del mutuo previsto dal comma precedente e'
concesso al Convitto nazionale di Aosta un contributo straordinario
di lire 46.100.000, per ciascun esercizio, dal 1960-61 al 1969-70, da
iscriversi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.