Legge Ordinaria n. 81 del 10/02/1961 (Pubblicata nella G.U. del 11 marzo 1961 n. 63)
Concessione di un contributo straordinario al Convitto nazionale di Aosta.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Convitto nazionale di Aosta e' autorizzato a contrarre un mutuo
di  lire  320  milioni,  estinguibile  in dieci anni, con Istituti di
credito allo scopo di provvedere alla ricostruzione dell'edificio nel
quale ha sede.
  Per  l'ammortamento  del  mutuo  previsto  dal  comma precedente e'
concesso  al  Convitto nazionale di Aosta un contributo straordinario
di lire 46.100.000, per ciascun esercizio, dal 1960-61 al 1969-70, da
iscriversi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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