Legge Ordinaria n. 82 del 15/02/1961 (Pubblicata nella G.U. del 11 marzo 1961 n. 63)
Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternita'
e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire un miliardo.
  L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge sara'
fronteggiato,  in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n.
64,  con  una  corrispondente quota delle disponibilita' nette recate
dal   provvedimento   legislativo   di  variazioni  al  bilancio  per
l'esercizio 1958-59.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 febbraio 1961

                               GRONCHI

                                                 FANFANI - GIARDINA -
                                                              TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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