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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternita'
e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire un miliardo.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara'
fronteggiato, in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n.
64, con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate
dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per
l'esercizio 1958-59.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 1961
GRONCHI
FANFANI - GIARDINA -
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA