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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I candidati agli esami di abilitazione in una delle sottoclassi
previste dal decreto presidenziale 29 aprile 1957, n. 972, hanno
facolta' di non sostener l'esame per le materie incluse in altra
sottoclasse della medesima classe, nella quale abbiano gia'
conseguito l'abilitazione.
Parimenti, ai possessori dei titoli di abilitazione conseguita nei
concorsi a cattedre e' concesso di non sostenere l'esame per le
materie incluse nell'abilitazione gia' posseduta, purche' questa sia
valida per le scuole secondarie di secondo grado.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA