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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'imposta proporzionale sugli atti contemplati allo articolo 52
della tariffa allegato A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n.
3269, e sui contratti con i quali le Amministrazioni dello Stato ed
assimilate nel trattamento tributario si riforniscono, mediante
compravendita oppure mediante appalto, di merci, derrate ed altre
cose mobili, e' dovuta nella misura, del 2 per cento.