Legge Ordinaria n. 829 del 28/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 30 agosto 1961 n. 214)
Provvidenze per l'olivicoltura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa di lire 1 miliardo allo scopo di rendere
applicabili per l'esercizio finanziario 1961-62 le provvidenze recate
dalla   legge   26   luglio  1956,  n.  839,  per  il  miglioramento,
l'incremento e la difesa della olivicoltura.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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