Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I cadaveri delle persone decedute senza assistenza sanitaria
trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un
obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato
dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione
superiore 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'articolo 85 del regio
decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sull'ordinamento ospedaliero.
Debbono essere sottoposti al riscontro diagnostico i cadaveri delle
persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche
universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi
direttori, primari o curanti lo dispongano per il controllo della
diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
Il medico provinciale puo' disporre il riscontro diagnostico anche
sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia
dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a
richiesta del medico curante quando sussiste il dubbio sulle cause
della morte.
Il riscontro diagnostico e' eseguito - alla presenza del primario o
curante, ove questi lo ritenga necessario - nelle cliniche
universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od
ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del
servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non
necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere
ricomposto con la migliore cura.
Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto
per il quale viene effettuato.