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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1
gennaio 1955
A decorrere dal 1 gennaio 1961, le pensioni dirette, liquidate con
decorrenza anteriore al 1 gennaio 1955, in corso di godimento alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate,
applicando al trattamenti in atto, con esclusione della indennita' di
caropane, nonche' delle integrazioni per trattamento minimo e per
assegno ad personam di cui agli articoli 6 e 7 della legge 28
dicembre 1952, n. 4435, i coefficienti di rivalutazione indicati
nella tabella allegata.
Il miglioramento derivante dalla riliquidazione di cui al comma
precedente assorbe le integrazioni per assegno ad personam e per
trattamento minimo, l'indennita' di caropane, ferma restando la norma
di cui al successivo articolo 4.