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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I vicebrigadieri si distinguono in:
vicebrigadieri in servizio continuativo;
vicebrigadieri in ferma volontaria o in rafferma;
vicebrigadieri in congedo;
vicebrigadieri in congedo assoluto.
Occupano posti di organico i vicebrigadieri in servizio
continuativo ed in ferma volontaria o in rafferma.
I vicebrigadieri in congedo sono ripartiti in due categorie:
vicebrigadieri di complemento e vicebrigadieri della riserva.
Il vicebrigadiere in servizio continuativo ovvero in ferma
volontaria o in rafferma non puo' esercitare alcuna professione,
mestiere, industria o commercio, ne' comunque attendere ad
occupazioni e assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei
suoi doveri.