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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'imposta fissa di bollo sugli atti rogati dai notai e ricevuti dai
segretari ed altri funzionari di pubbliche Amministrazioni, sulle
scritture private di ogni specie e sulle relative copie ed estratti,
prevista rispettivamente dagli articoli 1, 2, lettere a) e b), 3 e 20
della tariffa allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno
1953, n. 492, e' stabilita in lire 300 per ogni foglio.