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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1962, le partite iscritte nei registri
catastali per un reddito imponibile dominicale, risultante dalla
revisione disposta con il regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589;
convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976,
non superiore a lire 50, sono escluse dalle imposte sui redditi
dominicale ed agrario nonche' da sovrimposte ed addizionali e da
qualsiasi altro tributo o contributo applicabile sulla base delle
risultanze catastali.