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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' di alloggio per gli ufficiali subalterni, e per i
sottufficiali e i militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, del Corpo dello guardie di pubblica sicurezza,
del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato
ammogliati o vedovi con prole, che non fruiscono di alloggio in
caserma, e' stabilita nelle seguenti misure mensili:
1. - Nelle sedi situate in Comuni con popolazione non inferiore ai
250.000 abitanti:
a) tenenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.900
b) sottotenenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.700
c) sottufficiali, graduati e militari di truppa . . . . L. 11.200
2. - Nelle sedi situate in Comuni con popolazione inferiore ai
250.000 abitanti:
a) tenenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.765
b) sottotenenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.600
c) sottufficiali, graduati e militari di truppa. . . . . L. 9.180
L'indennita' di alloggio per i sottufficiali, graduati e militari
di cui al precedente comma, che siano celibi o vedovi senza prole e
che risiedano in localita' ove non esistono caserme e che siano,
quindi, costretti ad alloggiare in abitazioni private, e' stabilita
nella misura mensile di lire 5.000.
L'indennita' di alloggio spettante ai sottufficiali, graduati e
militari di cui al presente articolo e' esente da ritenute per
imposte dirette.