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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' prorogata per un quinquennio, dal 1 luglio 1960 al 30 giugno
1965, l'efficacia delle disposizioni della legge 23 maggio 1952, n.
630, ed e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire mille milioni, da
ripartire in cinque esercizi consecutivi, in ragione di 200 milioni
per ciascuno, ad incominciare dal 1960-61 per lo studio e lo
svolgimento dell'azione disinfestatrice intesa ad assicurare la
difesa del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle
invasioni delle termiti.