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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I proventi derivanti allo Stato dall'esercizio dei giuochi di
abilita' e dei concorsi pronostici di cui agli articoli 1 e 2 del
decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sono sostitutivi
dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare
afferenti ai premi corrisposta ai vincitori.