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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non si
applicano ai beni venduti dallo Stato a Comuni o a consorzi di
Comuni, qualora i contratti siano stati approvati con legge e sempre
che una dichiarazione di riserva di usi civici non sia esplicitamente
contenuta nei contratti stessi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 febbraio 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI -
RUMOR - SCELBA -
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA