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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli Istituti esercenti il credito fondiario sono facoltizzati a
derogare alla propria competenza territoriale, soltanto per
operazioni da effettuarsi nel territorio di competenza della Cassa
per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale
(Cassa per il Mezzogiorno), di cui all'articolo 3 della legge 10
agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e
limitatamente ai mutui su beni urbani, concernenti l'edilizia
popolare ed economica ai sensi del testo unico delle disposizioni
sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28
aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni e integrazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI -
GONELLA - TRABUCCHI
- PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA