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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni di cui al n. 1, lettere a) e b), dello articolo 5
della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica
25 giugno 1953, n. 492, concernenti l'imposta di bollo sulle cambiali
ed altri effetti di commercio emessi e pagabili nello Stato, sono
sostituite dalle seguenti:
"a) con scadenza non superiore ad un mese o con scadenza a vista o
a certo tempo vista quando non risulti fissato per la scadenza un
termine eccedente un mese dalla data della presentazione al visto,
quando la somma:
non supera lire 1000, imposta fissa lire 3;
supera lire 1000 per ogni mille lire o frazione di lire mille,
imposta proporzionale lire 2;
b) con scadenza superiore ad un mese e non a quattro mesi ovvero
con scadenza da oltre un mese sino a quattro mesi vista:
per ogni mille lire o frazione di lire mille, imposta
proporzionale lire 4".