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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A partire dall'esercizio finanziario 1961-62 l'assegno ordinario
annuale stabilito dall'articolo 3 del regio decreto-legge 7 settembre
1933, n. 1185, convertito nella legge 15 febbraio 1934, n. 288, per
il funzionamento dell'Istituto di malariologia e' elevato a lire 40
milioni e sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del
Ministero della sanita'.