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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della
legge 4 agosto 1955, n. 702, a favore di enti pubblici o di diritto
pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il
movimento turistico, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario
1959-60, l'ulteriore spesa di lire centocinquantamilioni.