Legge Ordinaria n. 86 del 23/02/1961 (Pubblicata nella G.U. del 13 marzo 1961 n. 64)
Aumento degli stanziamenti annui per contributi a favore di iniziative e manifestazioni di interesse turistico, nonchè di attività dirette ad incrementare il movimento di forestieri ed il turismo sociale o giovanile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  concessione  dei contributi previsti dall'articolo 1 della
legge  4  agosto 1955, n. 702, a favore di enti pubblici o di diritto
pubblico,   per   iniziative  e  manifestazioni  che  interessino  il
movimento  turistico,  e'  autorizzata,  per  l'esercizio finanziario
1959-60, l'ulteriore spesa di lire centocinquantamilioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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