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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La data del 30 settembre 1961, prevista nell'articolo 2 della legge
21 dicembre 1960, n. 1521, e' sostituita dalla data del 31 dicembre
1961, relativamente agli immobili destinati ad uso diverso
dall'abitazione, di cui alla lettera b), dello stesso articolo 2. Per
il periodo 1 ottobre-31 dicembre 1961, il canone e' aumentato del
cinquanta per cento.
Le disdette gia' intimate sono efficaci per la data del 31 dicembre
1961 e l'esecuzione dei provvedimenti di convalida e' sospesa fino
alla stessa data.
La presente legge entra in vigore il 1 ottobre 1961.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 30 settembre 1961
GRONCHI
FANFANI - GONELLA
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA