Legge Ordinaria n. 1 del 09/01/1962 (Pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 1962 n. 16)
Norme per l'esercizio del credito navale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
       (Istituti autorizzati all'esercizio del credito navale)

  Le  operazioni di credito navale previste dalla presente legge sono
effettuate  e  gestite  dalla  Sezione  autonoma  i  Credito  navale"
dell'Istituto  mobiliare  italiano,  costituiti  ai  sensi  del regio
decreto-legislativo  2  giugno  1946,  n.  491. Alla costituzione del
capitale della Sezione sono ammessi a partecipare, su loro richiesta;
gli  Istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse
nazionale.
  Degli organi di tale Sezione faranno parte due funzionari designati
rispettivamente  dal  Ministro  per  il  tesoro e dal Ministro per la
marina mercantile.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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