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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Istituti autorizzati all'esercizio del credito navale)
Le operazioni di credito navale previste dalla presente legge sono
effettuate e gestite dalla Sezione autonoma i Credito navale"
dell'Istituto mobiliare italiano, costituiti ai sensi del regio
decreto-legislativo 2 giugno 1946, n. 491. Alla costituzione del
capitale della Sezione sono ammessi a partecipare, su loro richiesta;
gli Istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse
nazionale.
Degli organi di tale Sezione faranno parte due funzionari designati
rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per la
marina mercantile.