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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli assistenti del Corpo del genio civile incaricati della
sorveglianza continuativa dei lavori che si svolgono fuori
dell'abituale residenza di servizio e' concessa, per ogni giorno
lavorativo, un'indennita', pari ad un sesto di quella prevista dalla
tabella C allegata alla legge 15 aprile 1961, n. 291, oltre al
rimborso delle spese di viaggio ed all'indennita', supplementare
prevista dall'articolo 12 della citata legge 15 aprile 1961, n. 291.
Detta indennita', non cumulabile col trattamento di missione e non
computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, non spetta
durante i periodi di destinazione, anche temporanea, a mansioni
diverse da quelle indicate nel precedente comma.