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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Salvo quanto disposto al seguente articolo 2, sono sottratti alla
disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e regolati dal regio
decreto 29 luglio 1927, numero 1443, i sottoelencati titoli minerari:
a) permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, in corso
alla data di entrata in vigore della citata legge 11 gennaio 1957, n.
6, e confermati ai sensi dell'articolo 44 della legge stessa, nei
quali si svolge attivita' di ricerca nella formazione delle argille
scagliose dell'Appennino tosco-emiliano;
b) concessioni per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi
liquidi e gassosi nella formazione delle argille scagliose
dell'Appennino tosco-emiliano, derivanti dai permessi di ricerca,
indicati alla lettera a), in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, ovvero accordati posteriormente a tale data se
derivanti dai permessi di ricerca indicati alla lettera a).