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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Incremento e proroga dei programmi dell'edilizia scolastica -
Ripartizione dei contributi per tipi di scuole.
Il programma di finanziamento a favore dell'edilizia scolastica,
previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, e' prorogato al 30 giugno
1965 con le modifiche di cui alla presente legge.
Per gli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1964-65 il Ministero dei
lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni per l'importo
complessivo di lire 3.250 milioni per ciascun esercizio, comprensivi,
per i primi due esercizi, dei 1.500 milioni di lire autorizzati dalla
legge 9 agosto 1954, n. 645, ripartiti come segue:
1) per contributi destinati agli edifici per le scuole elementari
lire 1.500 milioni;
2) per contributi destinati agli edifici delle scuole per il
completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese
le scuole d'arte, nonche' degli istituti professionali, lire 1.250
milioni;
3) per contributi destinati agli edifici per le scuole degli
altri tipi, comprese le scuole materne, nonche' per gli istituti
statali di educazione, lire 500 milioni.