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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il beneficio della retrodatazione della nomina in ruolo,
riconosciuto con la legge 13 marzo 1958, n. 165, e con la successiva
16 luglio 1960, n. 727, a favore dei combattenti, reduci e categorie
assimilate, vincitori dei concorsi riservati e generali indetti ai
sensi degli articoli 1, 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 e successive
modificazioni, e' esteso anche agli insegnanti profughi dei territori
di confine e dell'Africa italiana, vincitori dei concorsi stessi,
gia' equiparati ai reduci con decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e con decreto
legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 1962
SEGNI
FANFANI - GUI -
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO