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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Costituzione degli uffici di servizio sociale
Gli uffici di servizio sociale per minorenni previsti dall'articolo
1 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive
modifiche sono costituiti in ciascun capoluogo di distretto di Corte
d'appello o di sezione di Corte d'appello.
Con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia di concerto
con il Ministro per il tesoro detti uffici possono essere ripartiti
in sezioni funzionanti anche in altri Comuni del medesimo distretto.