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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato, stanziato nel bilancio del
Ministero dell'interno per il funzionamento dell'Unione nazionale
mutilati ed invalidi per servizio, previsto dall'articolo 1 della
legge 28 marzo 1938, n. 302, nella misura di lire 30.000.000 e'
elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1961-62, a lire
50.000.000.