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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la prosecuzione delle opere prevedute dalle leggi 31 gennaio
1953, n. 68, e 9 agosto 1954, n. 638, nonche' per l'esecuzione delle
relative opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed
idraulico-agraria, in attuazione del piano orientativo preveduto
dalla legge 19 marzo 1952, n. 184, e' autorizzata, in aggiunta a
quella prevista fino all'esercizio 1965-66, la spesa di lire 127,5
miliardi, cosi' ripartiti:
esercizio 1961-62 L. 22,5 miliardi
esercizio 1962-63 L. 22,5 miliardi
esercizio 1963-64 L. 22,5 miliardi
esercizio 1964-65 L. 30 miliardi
esercizio 1965-66 L. 30 miliardi
Della spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 1961-62, la
quota di lire 5 miliardi sara' stanziata nello stato di previsione
della spesa del Ministro dell'agricoltura e delle foreste per gli
interventi preveduti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, diretti alla
riparazione delle opere pubbliche di bonifica ed al sostegno delle
aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto
idro-geologico e da eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi
posteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa.