Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I macchinisti navali in secondo patentati a norma del primo comma
dell'articolo 207 del regolamento per l'esecuzione del testo unico
del Codice per la Marina mercantile, approvato con regio decreto 20
novembre 1879, n. 5166, ed i macchinisti navali in secondo patentati
a norma dell'articolo 64 del testo unico del Codice per la Marina
mercantile, approvato con regio decreto 24 ottobre 1877, n. 4146, i
quali abbiano rispettivamente compiuto i tirocini di navigazione
previsti dal secondo comma del citato articolo 207, aggiunto col
regio decreto 17 ottobre 1889, n. 6497, sono abilitati ad imbarcarsi
su navi munite di impianto di propulsione a vapore con le mansioni
previste per il titolo di "capitano di macchina" dall'articolo 266
del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 luglio 1962
SEGNI
FANFANI - MACRELLI -
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO