Legge Ordinaria n. 1100 del 18/07/1962 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1962 n. 201)
Agevolazioni in favore dei marittimi in possesso del titolo professionale di macchinista navale in secondo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  macchinisti  navali in secondo patentati a norma del primo comma
dell'articolo  207  del  regolamento per l'esecuzione del testo unico
del  Codice  per la Marina mercantile, approvato con regio decreto 20
novembre  1879, n. 5166, ed i macchinisti navali in secondo patentati
a  norma  dell'articolo  64  del testo unico del Codice per la Marina
mercantile,  approvato  con regio decreto 24 ottobre 1877, n. 4146, i
quali  abbiano  rispettivamente  compiuto  i  tirocini di navigazione
previsti  dal  secondo  comma  del  citato articolo 207, aggiunto col
regio  decreto 17 ottobre 1889, n. 6497, sono abilitati ad imbarcarsi
su  navi  munite  di impianto di propulsione a vapore con le mansioni
previste  per  il  titolo di "capitano di macchina" dall'articolo 266
del  regolamento  per  l'esecuzione  del  Codice  della  navigazione,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 luglio 1962

                                SEGNI

                                                 FANFANI - MACRELLI -
                                                            ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

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