Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'ammontare delle garanzie da prestare per i diritti di confine
gravanti su materiali e macchinari destinati ad usi ed impieghi per i
quali le leggi in vigore prevedono la esenzione o la riduzione degli
oneri doganali ed importati con particolari procedure in attesa del
riconoscimento dell'agevolazione, puo' essere stabilito nella misura
del 10 per cento dei diritti stessi.
La facilitazione si estende ai diritti doganali accessori, qualora
anche di questi sia prevista l'esenzione o la riduzione, ed e'
accordata solo a ditte che, a giudizio insindacabile
dell'Amministrazione, siano riconosciute di notoria solidita'.
I crediti dell'Amministrazione finanziaria per dazi e diritti
doganali accessori, nonche' per sanzioni pecuniarie e spese, sono
privilegiati sopra i macchinari, i materiali, i prodotti ed i mobili
esistenti negli stabilimenti delle ditte ammesse a fruire della
facilitazione di cui al precedente comma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 luglio 1962
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI -
PRETI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO