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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937,
modificato con la legge 6 marzo 1950, n. 181, e' sostituito con il
seguente:
"Alle Societa' nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo
di linea e' concessa l'esenzione dal dazio doganale, dall'imposta di
fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine, nonche'
dall'imposta generale sull'entrata, per i carburanti e lubrificanti
di qualsiasi tipo destinati al funzionamento degli aeromobili
impiegati ai fini dell'esercizio di tali servizi, nonche' per il
trasporto di passeggeri e di cose a carattere discontinuo ed
occasionale.
Il beneficio di cui al precedente comma 6, altresi', concesso alle
Societa' nazionali di trasporto aereo esercenti soltanto voli a
domanda non di linea".