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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' vietata la raffinazione degli olii di qualsiasi specie e dei
grassi concreti destinati ad usi commestibili, con metodi diversi da
quelli ammessi per la raffinazione degli olii di oliva, destinati
agli stessi usi.
E' vietato produrre, vendere, detenere per la vendita o mettere
comunque in commercio, per uso alimentare, i prodotti di cui al
precedente comma, ottenuti con processo di esterificazione o di
sintesi.