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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I capitani del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, che
siano stati raggiunti dal limite di eta' per la cessazione dal
servizio permanente negli anni 1958 e 1959, possono essere, nei
limiti dei posti previsti per grado dalla tabella annessa
all'articolo 12 della legge 5 luglio 1952, n. 989, trasferiti a
domanda nel ruolo naviganti speciale.