Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli impiegati civili di ruolo dello Stato possono, previa
autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il
Ministro competente ed il Ministro per gli affari esteri, assumere un
impiego presso enti ed organismi internazionali, nonche' esercitare
funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri.
L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale
autorizzato nei modi suddetti ad assumere tale impiego o ad
esercitare le suddette funzioni, e' collocato fuori ruolo con decreto
del Ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione, di
concerto con i Ministri per il tesoro e per gli affari esteri; quello
con qualifica non inferiore a direttore generale, con decreto del
Presidente del Consiglio sentito il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri per il
tesoro e per gli affari esteri.
Il collocamento fuori ruolo e' disposto per tempo determinato e,
nelle stesse forme, puo' essere rinnovato alla scadenza del termine
indicato nel provvedimento, o revocato prima di detta scadenza.