Legge Ordinaria n. 1114 del 27/07/1962 (Pubblicata nella G.U. del 11 agosto 1962 n. 202)
Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti ed organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli   impiegati   civili  di  ruolo  dello  Stato  possono,  previa
autorizzazione  del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il
Ministro competente ed il Ministro per gli affari esteri, assumere un
impiego  presso  enti ed organismi internazionali, nonche' esercitare
funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri.
  L'impiegato   con   qualifica   inferiore   a   direttore  generale
autorizzato   nei  modi  suddetti  ad  assumere  tale  impiego  o  ad
esercitare le suddette funzioni, e' collocato fuori ruolo con decreto
del  Ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione, di
concerto con i Ministri per il tesoro e per gli affari esteri; quello
con  qualifica  non  inferiore  a direttore generale, con decreto del
Presidente  del  Consiglio  sentito  il  Consiglio  dei  Ministri, su
proposta  del  Ministro competente, di concerto con i Ministri per il
tesoro e per gli affari esteri.
  Il  collocamento  fuori  ruolo e' disposto per tempo determinato e,
nelle  stesse  forme, puo' essere rinnovato alla scadenza del termine
indicato nel provvedimento, o revocato prima di detta scadenza.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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