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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La norma di cui all'articolo 68, comma ottavo, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, va intesa nel senso che le spese di cura ivi contemplate
sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza solo per la parte
eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali,
previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali l'impiegato
abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di
regolamento. Parimenti, salvo i casi di ferite, lesioni o infermita'
riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, le spese di
cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 1 novembre 1957, n.
1140, sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza solo per la
parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali,
previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali il personale
militare abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di
regolamento.