Legge Ordinaria n. 1116 del 27/07/1962 (Pubblicata nella G.U. del 11 agosto 1962 n. 202)
Norme interpretative ed integrative dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 1 novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  norma  di  cui  all'articolo  68, comma ottavo, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio
1957,  n. 3, va intesa nel senso che le spese di cura ivi contemplate
sono  a carico dell'Amministrazione di appartenenza solo per la parte
eccedente  quella  che  spetta  agli  Enti  o Istituti assistenziali,
previdenziali  o  assicurativi  o  Casse  mutue, ai quali l'impiegato
abbia   diritto  di  rivolgersi  in  base  a  norme  di  legge  o  di
regolamento.  Parimenti, salvo i casi di ferite, lesioni o infermita'
riportate  o  aggravate  per causa di servizio di guerra, le spese di
cui  al  primo  comma dell'articolo 1 della legge 1 novembre 1957, n.
1140, sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza solo per la
parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali,
previdenziali  o  assicurativi  o  Casse mutue, ai quali il personale
militare  abbia  diritto  di rivolgersi in base a norme di legge o di
regolamento.
 

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