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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alle vedove in possesso della pensione di guerra in base alla
tabella G, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e' concesso un
aumento che sara' progressivamente elevato come in appresso:
L. 15.500 annue dal 1° gennaio 1962:
L. 40.000 annue dal 1° luglio 1962;
L. 60.000 annue dal 1° luglio 1963.
Ai genitori collaterali ed assimilati, in possesso della pensione
di guerra in base alla tabella M annessa alla legge 10 agosto 1950,
n. 648, e' concesso un aumento che sara' progressivamente elevato
come in appresso:
L. 9.500 annue dal 1° gennaio 1962;
L. 24.000 annue dal 1° luglio 1962;
L. 36.000 annue dal 1° luglio 1963.
Alle vedove ed orfani in possesso della pensione di guerra in base
alla tabella I annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ed ai
genitori, collaterali ed assimilati, in possesso della pensione di
guerra in base alla tabella O, annessa alla legge stessa, e'
concessa, in aggiunta agli aumenti di cui ai commi precedenti, una
ulteriore maggiorazione della pensione che sara' progressivamente
elevata come in appresso:
L. 6.000 annue dal 1° luglio 1962;
L. 15.000 annue dal 1° luglio 1963.