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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri
Il ruolo dell'Ufficio traduzioni dell'Amministrazione centrale del
Ministero di grazia e giustizia e' costituito come alla tabella A.
Detto Ufficio, alle dirette dipendenze del Gabinetto del Ministro
per la grazia e giustizia, assume la denominazione di Ufficio
traduzioni di leggi ed atti stranieri.
Alla direzione di esso e' preposto un direttore.